LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08/11/2007 ART. 7
1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politica sociale, e le ALER sostengono, secondo i principi di cui al presente articolo, gli assegnatari che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall'ente proprietario.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, senza oneri, una specifica Commissione, di cui fanno parte i rappresentanti del comune, tra i quali il Presidente, e dell'ente proprietario interessato; è garantita la presenza di due rappresentanti degli assegnatari.
3. Nell'ambito dei principi di cui al presente articolo, comuni ed entri proprietari definiscono le modalità di funzionamento della Commissione e concordano ulteriori modalità organizzative per:
a) assicurare efficacia ed efficienza all'attività della Commissione;
b) definire un quadro organico di azioni a livello territoriale per le finalità di cui all'articolo 5 comma 2.
4. Gli assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, presentano la richiesta di contributo di solidarietà all'ente proprietario e al comune di residenza.
5. A seguito della richiesta, e comunque almeno con cadenza trimestrale, il comune e l'ALER convocano congiuntamente la Commissione di cui al comma 2, per ciascun ente proprietario di patrimonio ERP, per l' individuazione dei contributi da erogare. La Commissione determina gli interventi economici da effettuare in base alle risorse congiuntamente conferite dal comune e dall'ente proprietario. A tal fine gli enti proprietari presentano alla Commissione il rendiconto delle spese relative ai servizi effettivamente prestati.
6. Agli interventi di cui al comma 3 si provvede:
a) con le risorse dell'ente proprietario derivate dalla locazione di immobili per uso diverso da quello di patrimonio ERP quali negozi, autorimesse e laboratori, al netto delle quote di amministrazione e manutenzione nonchè degli oneri fiscali.
b) con le risorse del comune sulla base della verifica dei casi di bisogno, tenendo conto degli interventi attuati nell'ambito delle politiche sociali comunali ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
7. Comuni ed enti proprietari possono concordare misure strutturali di sostegno per particolari situazioni di disagio accertato dai servizi sociali del comune.
Allegato:
REGOLAMENTO
MODULO RICHIESTA